Condizioni generali contratto di noleggio

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO – TITOLO Dl PROPRIETÀ
L’autonoleggio FI.A.F.-GLOBAL s.r.l.s. (di seguito indicato come LOCATRICE) concede in locazione (art. 84 C.d.S.) al Cliente (di seguito Indicato come LOCATARIO), che sottoscrive il contratto nonché – per specifica approvazione – le seguenti condizioni, l’automezzo sopra specificato. La locatrice autorizza il libero utilizzo del veicolo nel rispetto degli art. 2 e segg. del presente contratto non che delle relative disposizioni di Legge. Il locatario riconosce che il diritto di proprietà del veicolo non che dei relativi accessori rimane sempre e comunque di FI.A.F.-GLOBAL s.r.l.s. è, pertanto, si impegna a non disporne in alcun modo, agendo in contrasto con il suddetto diritto. ad esempio, cedendo, vendendo, ipotecando o dando, impegno gli stessi. Ciascun conducente del veicolo si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie generalità, la propria età, il proprio Indirizzo, il numero di telefono e l’esistenza di requisiti di legge per l’abilitazione alla guida. A tutti gli effetti della legge il domicilio del Cliente è quello da lui indicato nel contratto.

Art. 2 – CONDIZIONI DEL VEICOLO E CONSEGNA
II locatario, prendendo in consegna il veicolo, dichiara di aver verificato che il medesimo è in buono stato di manutenzione, funzionalità ed efficienza ed è idoneo all’uso pattuito ed è altresì dotato di autoradio, antifurto satellitare, ruota dl scorta (e attrezzi per la sua sostituzione), tutti documenti necessari per la circolazione, incluso il tagliando assicurativo e la carta verde, oltre tutti gli oggetti/accessori espressamente specificati; il carburante consumato durante il periodo della locazione è a carico Cel locatario.
 
Art. 3 – OBBLIGHI RELATIVI ALL’USO DEL VEICOLO
Il locatario, ovvero il conducente da lui incaricato, ha l’obbligo di:
1) a non sublocare o noleggiare, e non far sublocare noleggiare anche con conducente il veicolo,
2) a non affidare la guida del veicolo a persona diversa da quelle autorizzate nella lettera di noleggio o comunque a persone sprovviste della relativa abilitazione alla guida
3) ricevere i documenti necessari alla circolazione del mezzo, impegnandosi alla loro custodia e riconsegna, e nel caso di smarrimento, si impegna a farne denuncia alla competente autorità, oltre a sopportare tutte le spese necessarie alla loro duplicazione, oltre al fermo macchina per il periodo m cui la stessa non potrà circolare,
4) a utilizzare il veicolo nel rispetto della destinazione e dei limiti Indicati sulla carta di circolazione (es. non potrà adibire il veicolo a trasporto di persone e/o bagagli in eccedenza a quanto indicato nel libretto di circolazione e in quello “uso e manutenzione” della casa costruttrice) con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia.
5) a utilizzare il veicolo attenendosi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada e nel rispetto di tutti i regolamenti e normative vigenti e in modo tale di non rendere invalide, inefficaci o non applicabili le polizze di assicurazione (a titolo esemplificativo. guida in stato di ebrezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti competizioni sportive o gare di velocità – spingere e trainare altro veicolo o rimorchio);
6) il locatario è tenuto ad informare la locatrice, nel più breve tempo possibile, qualora riscontrasse difetti negli pneumatici o anomalie degli stessi: in ogni caso la responsabilità verso terzi per danni derivanti da omessa o mancata segnalazione del guasto grava sul Cliente;
7) In caso di guasto alla vettura il locatario si impegna a contattare esclusivamente i numeri di assistenza telefonici forniti dalla locatrice: in caso centrano quest’ultima non sarà tenuta a riconoscere le eventuali spese sostenute a fronte del soccorso,
8) il locatario si impegna a restituire il mezzo nello stesso stato di manutenzione funzionalità ed efficienza, alla scadenza convenuta espressamente pattuita nel contratto. L’utilizzo, in spregio agli obblighi di cui, sopra e/o alle norme di Legge, oltre a consentire alla locatrice la risoluzione anticipata del contratto, comporterà l’obbligo per il Cliente di rispondere civilmente e penalmente delle conseguenze derivate dall’uso illecito ed anomalo
dell’autovettura.
 
Art. 4 – CANONE, RISARCIMENTO, DANNI E RIMBORSI
Il Locatario è obbligato a corrispondere a FI.A.F.-GLOBAL:
a) l’importo del canone espressamente pattuito nel contratto, ovvero, in caso di mancata espressa pattuizione, una somma parametrata al chilometraggio effettuato dall’automezzo durante il noleggio, calcolata in base alla tariffa esposta (il chilometraggio sarà determinato mediante lettura del conta chilometri in dotazione all’automezzo, ovvero in caso di guasto, calcolandolo in base alle distanze percorse, quali risultano dalla carta stradale);
b) il risarcimento dei danni tutti riportati dal veicolo nel corso della locazione (ad esempio, conseguenti ad incidente stradale, collisione con animali selvatici, eventi naturali e vandalici, furto totale o parziale): l’importo del risarcimento verrà contenuto, solo nel caso in cui il conduttore abbia adempiuto agli obblighi previsti dagli art. IO e I l , entro il limite del 20% del valore commerciale del veicolo (Eurotax), con un minimo di 1.500,00 (franchigia);
c) il risarcimento dei danni tutti derivanti da errato rifornimento e/o esaurimento di carburante;
d) in caso di ritardata restituzione (oltre la scadenza pattuita nel contratto), il risarcimento dei danni (corresponsione per ogni giorno di ritardo, di una somma pari al corrispettivo pattuito, salvo il risarcimento del maggior danno riportato);
e) rimborso di tutte le spese sostenute per il recupero del mezzo non sostituito nei termini;
f) l’importo forfettario di € 500,00 per cristalli e per ogni incidente stradale, verificatosi nel corso della locazione, che ha provocato danni a terzi;
g) rimborso di tutte le sanzioni amministrative e contravvenzioni di ogni altro addebito conseguente a violazione di Leggi e regolamenti – comprese le somme dovute per pedaggi autostradali non corrisposte – commesse durante il tempo della locazione, nonché i relativi costi accessori;
h) l’importo forfettario di € 20,00 oltre all’impatto del carburante marcante per la mancata riconsegna della vettura
col pieno di carburante.
i) l’importo forfettario di 25,00 a titolo di rimborso spese amministrative, per ogni notifica di sanzione amministrativa, e contravvenzioni e di ogni altro addebito conseguente a violazione di Leggi e regolamenti – comprese le somme dovute per pedaggi autostradali non corrisposte – commessa dal conducente del mezzo locato, nel corso della locazione,
I) spese legali sostenute dalla locatrice per ottenere il pagamento di quanto sopra.
 
Art. 5 – SOLIDARIETÀ
Il locatario che sottoscrive il presente contratto e le relative condizioni, fornendo I propri dati, è sempre personalmente tenuto al pagamento delle somme (a titoli dl canoni, rimborsi, risarcimento e quant’altro) anche nel caso in cui abbia stipulato il contratto in nome e per conto di un terzo e anche per le azioni ed omissioni compiute dall’effettivo conducente dell’autoveicolo.

Art. 6 – CARTA Dl CREDITO
Il locatario che utilizzi per il pagamento del corrispettivo una CARTA di CREDITO accetta ed acconsente, mediante la sottoscrizione del contatto e l’approvazione delle presenti condizioni generali, che tutti pagamenti degli ulteriori importi dovuti (sia a titolo di canoni che di rimborsi/risarcimento) anche se determinati unilateralmente dalla locatrice, ed eventualmente aumentati delle spese legali accessorie, vengano effettuati con addebito sulla carta di credito stessa (salvo il diritto del locatario di riscontrare la congruità, delle somme a posteriori)

Art. 7 – GARANZIA E RESPONSABILITÀ DELLA LOCATRICE
L’autoveicolo è coperto da garanzia nei termini indicati alla casa costruttrice. II Cliente potrà far valere a proprie spese i diritti derivanti da tale garanzia, direttamente nei confronti della casa costruttrice e/o del concessionario presso cui è avvenuto l’acquisto dell’automezzo, sollevando la, locatrice da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, funzionamento, vizi occulti o palesi degli autoveicoli, accettando, altresì, tutte le clausole che dichiara di
conoscere, delle condizioni generali di vendita applicate dal concessionario e di uso dell’autoveicolo come indicate dalla casa costruttrice. Oltre a ciò, il Cliente esonera la locatrice da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti a guasti, mancata consegna o riconsegna, furto o smarrimento di mero eventualmente trasportate e quant’altro fatto accaduto durante il tempo della locazione, rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa nei suoi confronti.

Art. 8 – COPERTURE ASSICURATIVE
La locatrice fornisce per l’autoveicolo concesso in locazione e per il periodo pattuito la copertura assicurativa r.c.a. obbligatoria con polizza che prevede la copertura per la responsabilità civile verso terzi e per danni ad animali o cose, nel limite prescritti dalle leggi in vigore nel paese dove l’automezzo è registrato. In ogni caso resta espressamente convenuto che il Cliente si obbliga a risarcire la locatrice di ogni e qualsiasi danno ed a manlevare il medesimo da ogni e qualsiasi risarcimento verso terzi conseguente sia alla proprietà, sia alfa detenzione, che alla circolazione ed all’impiego del bene locato per qualsiasi rischio che risulterà non coperto o non indennizzato dalla Compagnia assicuratrice.

Art. 9 – ALTRI SERVIZI
Oltre alle suddette coperture assicurative, la locatrice fornisce per l’autoveicolo concesso in locazione e per il periodo pattuito, i seguenti servizi:
a) pagamento tassa dl proprietà,
b) manutenzione ordinaria dell’autoveicolo: tagliandi regolari e sostituzione organi d’usura nelle normali quantità previste.
La sostituzione di organi danneggiati o usurati a causa di errata od anomala conduzione, il carburante, il lavaggio, il posteggio, i pedaggi, le contravvenzioni, l’IVA ed ogni altro servizio espressamente non elencato sopra, sono esclusi dal canone concordato e sono, conseguentemente a carico del Cliente.

Art. 10 – INCIDENTE
In caso in cui l’automezzo venga coinvolto in un incidente stradale, il Cliente si impegna a proteggere gli interessi della locatrice e della sua compagnia assicuratrice, obbligandosi a:
a) non rilasciare, nell’immediatezza del sinistro, eventuali dichiarazioni di responsabilità o colpa, in caso di incertezze sulla dinamica,
b) informare immediatamente telefonicamente la locatrice e trasmettere alla stessa entro le 24 ore successive una relazione dettagliata compilata su “modulo di constatazione amichevole” previsto dalla Legge ed accluso ai documenti dell’autoveicolo (contenente, in particolare, i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte e degli eventuali testimoni);
c) informare immediatamente la più vicina Autorità di Polizia in caso di necessità di accertamenti; a carico di terzi o quando vi siano feriti e in ogni caso di incidente grave;
d) procedere alla custodia del veicolo,
e) attivarsi, anche successivamente a richiesta della locatrice, al fine di procurarsi tutti gli elementi necessari al fine di individuare correttamente la responsabilità,
I) sempre a richiesta della locatrice, che Io ritenga necessario, collaborare nella gestione delle cause civili conseguenti ai sinistri.

Art. 11 – INCENDIO, FURTO O DISTRUZIONE
In caso di incendio, furto totale o parziale il Cliente ha l’obbligo di:
a) avvertire immediatamente il locatore, dandogli tutte le informazioni circa data, luogo e le altre circostanze del sinistro;
b) sporgere immediatamente denuncia alle Autorità competenti e farsi rilasciare l’attestato di resa denuncia, da inviare alla locatrice;
c) riconsegnare le chiavi dell’autoveicolo e dell’antifurto, se il mezzo ne è provvisto, in caso di furto totale. La mancata consegna di quanto sopra
comporta la decadenza della copertura assicurativa e, conseguentemente il Locatario sarà tenuto personalmente al risarcimento del danno. In ogni
caso il locatore non sarà responsabile dei danni subiti dal Cliente per furti di merce, oggetti od altri accessori contenuti nell’autoveicolo.

Art. 12 – RICONSEGNA DEL VEICOLO LOCATO
II locatario si obbliga a riconsegnare il veicolo presso la sede della Fi.a.f.-global ed entro la data indicati nel contratto, o comunque appena la locatrice gliene faccia richiesta (ad es.: nel caso di risoluzione o scadenza anticipata della locazione), con i medesimi accessori e nelle medesime condizioni in cui gli è stato consegnato, fatta salva la normale usura proporzionata alla durata del noleggio ed al chilometraggio percorso.
Qualora il veicolo non sia riconsegnato alla locatrice entro tale data, quest’ultima potrà riacquistare il materiale possesso del veicolo in qualsiasi modo, anche contro la volontà del cliente. Le spese per la riparazione di eventuali danni meccanici o di carrozzeria, riscontrati sul veicolo e non imputabili a normale usura, verranno addebitati al Cliente, così come il ripristino di riparazioni non autorizzate o male eseguite. II Cliente che abbia riconsegnato il veicolo quando l’agenzia e chiusa e tenuto ad accertarsi dell’avvenuta presa in carico del veicolo e deve comunque compilare e consegnare debitamente sottoscritto, unitamente alle chiavi, il tagliando di riconsegna. ln caso di mancata riconsegna delle chiavi del veicolo, da qualsiasi causa essa dipenda, il Cliente è tenuto a corrispondere a titolo di penale una somma pari alla tariffa standard di noleggio giornaliero per ogni giorno di ritardo.

Art. 13 – FACOLTÀ Dl PROROGA
Su richiesta del Cliente, il locatore si riserva la facoltà di prorogare la locazione per un periodo opportuno ed alle tariffe in vigore al momento della scadenza.

Art. 14 – RISOLUZIONE ANTICIPATA
Il Locatario non può esercitare la facoltà di richiedere la risoluzione, anticipatamente alla scadenza del contratto:
conseguentemente, qualora essa venga richiesta il locatario sarà comunque tenuto a corrispondere tutte le somme pattuite fino all’originario termine.

Alt. 15 – RISOLUZIONE ESPRESSA
La locatrice si riserva il diritto di risolvere unilateralmente e senza alcun preavviso il contratto di locazione nei seguenti casi:
1) mancato pagamento di due mensilità, anche non consecutive, del canone;
2) sequestri giudiziari od esecuzione forzata su beni di proprietà del Locatario;
3) messa in liquidazione del Locatario;
4) dichiarazione di fallimento o sua ammissione a procedura concorsuale in genere. ln questi casi il Locatore potrà rientrare in possesso di tutti i suoi veicoli, inclusi gli accessori, senza preavviso, anche in presenza di opposizione da parte del Cliente. L’indennizzo riconosciuto dal Cliente al locatore, nel caso di risoluzione espressa, è quello previsto per I esercizio della risoluzione anticipata di cui all’articolo precedente.

Art. 16 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Le richieste e comunicazioni trasmesse dal Locatore al Cliente e finalizzate alla corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal presente contratto si intendono compiutamente effettuate se trasmesse al recapito indicato dal Cliente, con comunicazione scritta pervenuta al Cliente, anche a mezzo e-mail , con un preavviso di almeno due giorni lavorativi rispetto al termine indicato. Analoghe modalità valgono per le comunicazioni inviate al Cliente al Locatore. A tal fine, il locatario, si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie generalità, la propria età, il proprio indirizzo e l’esistenza dei requisiti di Legge per l’abilitazione alla guida.

Art. 17 – FORMA CONVENZIONALE PER PATTI AGGIUNTIVI O DEROGATIVI
Qualsiasi cambiamento od aggiunta ai termini ed alle condizioni del contratto sarà valida solo se confermata per Iscritto.

Art. 18 – NORMATIVA APPLICABILE
Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana e per quanto non espressamente previsto si richiamano espressamente le norme del Codice civile applicabili (1571 e segg.) nonché delle altre leggi vigenti ln materia.

Art. 19 – FORO CONVENZIONALE ESCLUSIVO
Per qualsiasi controversa che dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, o risoluzione del presente contratto, sarà competente, in via esclusiva (con esclusione, pertanto, del foro generale del convenuto, del forum contractus, del forum destinatae soiutionis e del foro ex art. 1182, terzo comma, c.c.) il Foro di PARMA (Italia).
 
Alt. 20 – PRIVACY
Il locatario dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione dell’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi dell’art. 10 L .31/12/96 n. 675 circa le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati I dati in suo possesso, i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi, il nome, la denominazione, la residenza o la sede dei titolari e dei responsabili dei trattamenti e presta il proprio consenso libero e consapevole al trattamento dei suddetti dati per le finalità contemplate nell’informativa.